Organizzazione

Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo

Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 21/2014 sono organi dell'ARDiS:

a) il Direttore generale;

b) il Comitato degli studenti;

c) il Revisore unico dei conti.

Ultimo aggiornamento 03.06.2021

Direttore generale (art. 9, comma 1 L.R. 26/2018)

Il Direttore generale dell’ARDiS è nominato dal Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di diritto allo studio universitario.

Ha altresì la rappresentanza legale dell'ARDiS ed è responsabile della gestione della stessa e del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale, adottando a tal fine tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni (art. 15 comma 8 L.R. 21/2014):

a) predispone lo schema del programma di cui all'articolo 9;

b) adotta i bilanci di previsione pluriennale e annuale e il rendiconto generale;

c) redige e approva il bilancio sociale dell'ARDiS;

d) adotta la Carta dei servizi di cui all'articolo 36;

e) adotta i regolamenti per l'esercizio delle funzioni dell'ARDiS;

f) approva i bandi di concorso per l'accesso ai benefici;

g) ha la rappresentanza in giudizio dell'ARDiS con facoltà di conciliare e transigere;

h) gestisce il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ARDiS, provvedendo in tale ambito all'acquisto e all'alienazione di beni, nonché alla realizzazione degli interventi edilizi;

i) dirige la struttura assicurandone la funzionalità;

j) provvede alla gestione del personale e alla stipula dei contratti individuali di lavoro;

k) esamina le proposte formulate dal Comitato degli studenti ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera d);

l) svolge ogni altro incarico attribuitogli dalla Giunta regionale.

ALLEGATI:

Conferimento dell'incarico di Direttore generale DGR n. 2278/2019

 

Rinnovo dell'incarico di Direttore generale DGR n. 852/2020

Ultimo aggiornamento 03.06.2021

Comitato degli studenti (art. 16 L.R. 21/2014)

Il Comitato degli studenti è costituito con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario ed è composto da:

a) tre rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Trieste e tre rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Udine, eletti dagli studenti stessi secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni di appartenenza;

b) due rappresentanti degli studenti degli Istituti per l'alta formazione artistica e musicale, di cui uno iscritto al Conservatorio di musica di Trieste e uno iscritto al Conservatorio di musica di Udine, eletti dagli studenti stessi secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni di appartenenza;

c) un rappresentante dei dottorandi di ricerca iscritti alla SISSA di Trieste, eletto dai dottorandi stessi secondo le modalità previste dall'ordinamento della Scuola medesima.

Il Comitato si intende validamente costituito con la nomina di almeno cinque dei suoi componenti.

Spetta al Comitato degli studenti (art. 16 comma 2 L.R. 21/2014):

a) esprimere l'intesa sul programma di cui all'articolo 9 e sulla Carta dei servizi di cui all'articolo 36;

b) esprimere parere sul bilancio sociale di cui all'articolo 15, comma 8, lettera c), e sui regolamenti di cui all'articolo 15, comma 8, lettera e);

c) collaborare con il Direttore generale, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro eventualmente distinti per sedi territoriali, alla predisposizione degli atti relativi alla Carta dei servizi di cui all'articolo 36, ai bandi di concorso per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 15, comma 8, lettera f), nonché alla gestione delle strutture abitative e degli interventi destinati agli studenti universitari;

d) formulare proposte al Direttore generale volte a migliorare l'efficacia e a innovare le modalità di realizzazione degli interventi di cui all'articolo 22;

e) verificare la qualità dei servizi attraverso il controllo degli standard definiti dalle linee guida di cui all'articolo 8 e dalla Carta dei servizi di cui all'articolo 36;

f) individuare tra i componenti del Comitato stesso i rappresentanti in seno alla Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori di cui all'articolo 6, comma 2, lettere e), f) e g).

L'istituzione di gruppi di lavoro di cui al comma 2, lettera c) é obbligatoria per la trattazione di argomenti in materia edilizia per le case dello studente e di servizi di ristorazione.

Qualora non si raggiunga l'intesa di cui al comma 2, lettera a), lo schema del programma triennale degli interventi e la Carta dei servizi di cui all'articolo 36 sono sottoposti al preventivo parere della Conferenza.

Il Comitato degli studenti ha sede presso l'ARDiS, la quale assicura l'attività di supporto.

Il Comitato degli studenti rimane in carica per tutta la durata della legislatura ed è ricostituito entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale. Fino a tale termine le sue funzioni sono prorogate. Ai fini del rinnovo dei suoi componenti e della loro sostituzione in caso di cessazione anticipata, si applica il disposto di cui al comma 9.

La partecipazione al Comitato degli studenti è onorifica e dà luogo al solo rimborso delle spese sostenute secondo le modalità e misure previste per i dipendenti regionali, con oneri a carico del bilancio dell'ARDiS.

Il Comitato degli studenti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

I rappresentanti degli studenti sono rinnovati in concomitanza con le elezioni dei corrispondenti rappresentanti negli organi accademici, secondo la normativa vigente per le elezioni medesime. In caso di anticipata cessazione sono sostituiti per la restante durata dell'incarico dai primi non eletti.

ALLEGATI

Decreto n° 3 del 13.01.2022 - LR 21 DEL 2014 ART.16 COMITATO DEGLI STUDENTI ARDIS. SOSTITUZIONE COMPONENTI.pdf (71.5 KB)
DPReg 137 dd. 06.08.2021-Sostituzione componenti Comitato degli studenti.pdf (69.2 KB)
DPReg 89 dd. 27.05.2021-Sostituzione componenti Comitato degli studenti.pdf (72.6 KB)
DPReg 135 dd. 20.10.2020-Sostituzione componente Comitato degli studenti.pdf (147.9 KB)
DPReg 54 dd. 31.03.2020-Sostituzione componente Comitato degli studenti.pdf (136 KB)
DPReg 97 dd. 13.06.2019-Sostituzione componenti Comitato degli studenti.pdf (69.5 KB)
DPReg 225 dd. 29.11.2018-Sostituzione componenti Comitato degli studenti.pdf (62 KB)
DPReg 182 dd. 30.08.2018-Ricostituzione Comitato degli studenti.pdf (64.6 KB)

Ultimo aggiornamento 24.08.2021

Revisore unico dei conti (art. 17 L.R. 21/2014)

Il Revisore unico dei conti esercita funzioni di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:

a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;

b) esprime parere sul bilancio di previsione annuale e pluriennale;

c) accerta almeno ogni semestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale.

Il Revisore unico dei conti è nominato con decreto del Presidente della Regione tra esperti o dipendenti regionali in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati) e resta in carica cinque anni dalla data del provvedimento di nomina. Con le medesime modalità è nominato un Revisore supplente.

Il Revisore unico dei conti è designato dall'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario; il Revisore supplente è designato dall'Assessore competente in materia di bilancio.

ALLEGATI:

Decreto nomina Revisore unico dei conti ARDISS D.P.Reg. 122/2019

Compenso Revisore unico dei conti ARDISS D.G.R. 1130/2019

 

Di seguito il link relativo all’ARDiS, pubblicato dalla Regione FVG in qualità di Ente vigilante:

Enti pubblici vigilati - Ante 2016

Enti pubblici vigilati

ALLEGATI

  Testo integrale della Delibera n 852-2020.pdf (94.7 KB)

Ultimo aggiornamento 03.06.2021

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

In questa sezione, saranno pubblicate le eventuali sanzioni amministrative comminate all’Agenzia per violazione dell'articolo 47 del D.Lgs 33 del 2013.

D.Lgs 33 del 14 marzo 2013 art. 47 Sanzioni per casi specifici:

  1. la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonchè tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato;
  2. la violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento;
  3. le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolazione degli uffici

L'Agenzia si articola nel seguente modo:

Direzione dell'ARDiS
- Servizio interventi per il Diritto allo Studio 

Ultimo aggiornamento 08.02.2021

Telefono e posta elettronica

Tutti i recapiti dell'ente e del personale sono disponibili nella sezione contatti.

Ultimo aggiornamento 28.08.2018