Il Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'ARDiS viene approvato dalla Giunta regionale, su proposta del Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione, in conformità alle indicazioni della legge n. 190/2012 e del Piano nazionale anticorruzione ed é integrato con il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.
Il whistleblower è il soggetto che rileva un illecito o un'irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e decide di segnalarlo a una persona o un'autorità che possa agire efficacemente al riguardo. Egli svolge in questo frangente un ruolo di interesse pubblico in quanto, pur rischiando personalmente atti di ritorsione a causa della segnalazione, porta a conoscenza problemi o pericoli all'ente di appartenenza o alla comunità. Con il termine whistleblowing si intende l’attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e proteggere tali segnalazioni, con lo scopo di proteggere il dipendente che effettua la denuncia da sanzioni, licenziamento, misure discriminatorie e identità del soggetto stesso.
Una prima disciplina della materia può essere rinvenuta nel D. Lgs 165/2001 dove l’art. 54-bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, dispone al comma 1: “Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”.
Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato.
L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
La denuncia del dipendente è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
La Giunta regionale nella seduta del 20 giugno 2014 con la delibera n. 1134 ha approvato la procedura per la segnalazione di presunti illeciti e irregolarità, contenuta nell' Allegato 1.
La segnalazione può essere presentata:
- tramite PEC, all’indirizzo ardis@certregione.fvg.it
- tramite posta elettronica, all’indirizzo del Responsabile della trasparenza, dott. -----------
- tramite posta ordinaria, indirizzata al Responsabile della trasparenza, dott. -------------. In tal caso, affinché sia tutelata la riservatezza, la segnalazione deve essere inserita in una busta chiusa con la dicitura “riservata personale”, recante il seguente indirizzo: Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione dell’ARDiS, Salita M. Valerio 3 - 34127 Trieste.
La segnalazione viene protocollata e custodita con modalità tecniche tali da garantire la massima riservatezza del segnalante.
modulo whistleblowing.doc (57 KB) |
Si rimanda al regolamento della Regione
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/amministrazione-trasparente/FOGLIA24/FOGLIA_3/
Non ci sono provvedimenti adottati dall'ANAC ed atti di adeguamento ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della Legge 190/2012.