25.10.2020

Provvedimenti nazionali e regionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologia da COVID 19

 

In allegato il testo completo del DPCM 24 ottobre 2020, le cui disposizioni si applicano dal 26 ottobre fino al 24 novembre, in sostituzione di quelle stabilite dal DPCM 13 ottobre, integrate dal DPCM 18 ottobre 2020.

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In allegato il testo dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 39/PC, le cui disposizioni sono efficaci dal 28 ottobre al 20 novembre 2020.

Secondo l'ordinanza le Università degli Studi di Trieste e di Udine e la Sissa di Trieste devono adottare, per una quota non inferiore al 60% degli iscritti, la didattica a distanza garantendo nelle rispettive sedi una compresenza di studenti non superiore al 40%.

Per le ulteriori disposizioni si rimanda alla lettura del testo completo in allegato.

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In allegato il testo completo del DPCM 18 ottobre 2020 e il relativo allegato.

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In allegato il testi delle Ordinanze contingibili e urgenti n. 35/PC e n. 36/PC le cui disposizioni hanno validità dal 16 al 25 ottobre.

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In allegato il DPCM 13 ottobre 2020, riguardante nuove restrizioni per fronteggiare l'emergenza.

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In allegato l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 settembre 2020, riguardante l'aggiornamento delle procedure per l'ingresso in Italia dall'estero.

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In allegato il testo dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 27/PC le cui disposizioni sono efficaci dal 1 al 30 settembre 2020.

L'ordinanza proroga l’efficacia dell'Ordinanza contingibile ed urgente n. 22/PC dd. 31 luglio 2020, fermo restando quanto disposto con le ordinanze del Ministro della salute del 12 agosto e 16 agosto 2020.

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In allegato il testo completo dell'Ordinanza del Ministero della salute, che prevede, a partire dal 17 agosto 2020:


- La sospensione delle attività del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico.

- L'obbligo di mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c’è rischio di assembramento.

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Il decreto legge del 30 luglio 2020 n. 83 prevede che restino in vigore fino all’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 2, comma 1 del decreto legge n. 19/2020, e comunque non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto le disposizioni di cui al DPCM del 14 luglio 2020.

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In allegato il testo dell'Ordinanza contingibile e urgente n.23/PC che stabilisce le misure in materia di trasporto pubblico locale.

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In allegato il testo dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 22/PC le cui disposizioni sono efficaci dal 1 al 31 agosto 2020.

Al punto 18 è disposto che siano consentiti il rientro e/o la permanenza nelle residenze universitarie da parte degli assegnatari di posti alloggio per motivate esigenze connesse al percorso di studio. Il rientro o la permanenza dovrà rispondere alle misure organizzative previste dalla competente Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori al fine di ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione nel contesto della fruizione degli alloggi ed avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità.

Si rimanda alla lettura completa dell'ordinanza.

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Il Dpcm 14 luglio 2020 proroga al 31 luglio 2020 le misure contenute nel precedente decreto Dpcm 11 giugno 2020. 
Sono inoltre confermate e restano in vigore, sino a tale data, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020

Tra le principali misure:

  • obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi
  • obbligo di rispettare i protocolli di sicurezza definiti per la riapertura dei luoghi di lavoro
  • divieto di assembramenti
  • sanzioni penali per chi viola l’obbligo di quarantena
  • divieto di ingresso o quarantena per chi arriva da Paesi extra UE e controlli più stringenti su aeroporti, porti e luoghi di confine.

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In allegato il testo dell'Ordinanza contingibile e urgente n.20/PC le cui disposizioni sono efficaci dal 1 al 31 luglio 2020.

Al punto 9 viene consentito il rientro e/o la permanenza nelle residenze universitarie da parte degli assegnatari di posti alloggio per motivate esigenze connesse al percorso di studio. Il rientro o la permanenza dovrà rispondere alle misure organizzative previste dalla competente Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori al fine di ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione nel contesto della fruizione degli alloggi ed avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità.

Si rimanda alla lettura completa dell'ordinanza e del relativo allegato.

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In allegato il testo dell'Ordinanza contingibile e urgente n.19/PC che stabilisce le misure in materia di trasporto pubblico locale in vigore dal 27 giugno al 14 luglio.

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In allegato il testo dell'Ordinanza contingibile e urgente n.18/PC che stabilisce le misure in materia di trasporto pubblico locale.

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In allegato l'Ordinanza contingibile e urgente n.17/PC le cui disposizioni sono efficaci dal 15 al 30 giugno 2020.

Al punto 2, viene consentito il rientro e la permanenza nelle residenze universitarie da parte degli assegnatari di posti alloggio per motivate esigenze connesse al percorso di studio. 

Integrando la precedente ordinanza n.16 viene consentita anche la riapertura delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e sale slot e potranno riprendere gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto nonché fiere e congressi.

Infine dal 19 giugno sarà contentito anche lo svolgimento delle attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

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Si pubblica in allegato il DPCM 11 giugno che, rispetto al precedente, autorizza la ripresa di ulteriori attività.

In materia di spostamenti da e per l'estero è aumentato a 120 ore (5 giorni) il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all'estero per comprovate ragioni lavorative. 

A partire da domani, 12 giugno, riprendono invece gli eventi e le competizioni sportive a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza del pubblico nel rispetto dei protocolli di sicurezza emanati dalle rispettive Federazioni sportive al fine di prevenire le occasioni di contagio.

Si invita alla consultazione e lettura degli allegati, per maggiori informazioni.

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In allegato l'Ordinanza contingibile e urgente n.16/PC le cui disposizioni sono efficaci dal 4 giugno 2020 al 30 giugno 2020.

In Friuli Venezia Giulia non vi sarà più l’obbligo di indossare una copertura naso-bocca all’aperto. L’uso della protezione per le vie respiratorie è obbligatoria nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e all’esterno laddove non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza.

Il rientro o la permanenza nelle residenze universitarie sono consentiti da parte di assegnatari di posto alloggio, limitatamente ad esigenze comprovate da situazioni ostative al rientro presso le rispettive residenze anagrafiche o connesse al percorso di studio, avallate dalle Università o dagli Istituti di Alta Formazione artistica e musicale o dalle Fondazioni ITS. Il rientro o la permanenza sono consentiti limitatamente al tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività previste e a condizione che l’ente ospitante organizzi gli spazi per ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e adotti adeguate misure organizzative di prevenzione e di protezione, contestualizzate al settore degli alloggi, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità.

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In allegato l'Ordinanza contingibile e urgente n.14/PC le cui disposizioni sono efficaci dal 18 maggio 2020 al 3 giugno 2020.

Riguardo al rientro o la permanenza nelle residenze universitarie da parte di assegnatari di posto alloggio, questo è consentito limitatamente ad esigenze comprovate da situazioni ostative al rientro presso le rispettive residenze anagrafiche o connesse al percorso di studio, avallate dalle Università o dagli Istituti di Alta Formazione artistica e musicale o dalle Fondazioni ITS.
Il rientro o la permanenza sono consentiti limitatamente al tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività previste e a condizione che l’ente ospitante organizzi gli spazi per ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e adotti adeguate misure organizzative di prevenzione e di protezione, contestualizzate al settore degli alloggi, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità.
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In allegato è disponibile il testo integrale e gli allegati del DPCM le cui disposizioni sono efficaci dal 18 maggio al 14 giugno.

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Il decreto legge n.33 del 16 maggio ha fatto seguito all’accordo Governo-Regioni e delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti e ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

Si rimanda alla lettura completa del decreto in allegato.

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In allegato è disponibile il modello di autodichiarazione per gli spostamenti dal 4 maggio 2020. Può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali.

L'autodichiarazione è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.

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La direttiva del Ministero dell'Interno norma gli spostamenti all'interno del territorio regionale e prevede come necessari, e come tali giustificati, gli spostamenti per incontrare i congiunti nel rispetto del divieto di assembramento, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e dell'utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie.

La direttiva prevede prescrizioni anche per gli spostamenti fuori regione, le aree pubbliche e private, l'attività motoria e sportiva, le cerimonie funebri, le attività commerciali al dettaglio, i servizi di ristorazione e le attività produttive.
Le misure sono efficaci dal 4 al 17 maggio.

Si rimanda alla lettura completa della direttiva in allegato.

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L' Ordinanza contingibile e urgente n.13/PC stabilisce le misure valide dal 4 maggio in materia di trasporto pubblico locale.

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L' Ordinanza contingibile e urgente n.12/PC stabilisce le misure valide dal 4 al 18 maggio integrando le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile.

Riguardo all'attività motoria, permane il vincolo delle distanze di sicurezza, ma decade l'obbligo di non uscire dal proprio Comune di residenza e di utilizzare le mascherine (o una protezione per naso e bocca) nei luoghi isolati; via libera inoltre agli allenamenti in forma individuale di atleti professionisti e non, anche con l'istruttore, senza distinzione tra discipline individuali e di squadra.

Si rimanda alla lettura completa dell'ordinanza in allegato per conoscere le ulteriori disposizioni.


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La Legge di conversione dd 24 aprile 2020 n.27 del decreto legge 17 marzo 2020,n.18. in merito ai permessi di soggiorno prevede che i permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020.

Sono prorogati fino a tale termine anche:

  • I termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato;
  • Le autorizzazioni al soggiorno per protezione internazionale di cui all’art.5, comma 7 del testo unico di cui al D.L. 19 novembre 2007, n.251;
  • I documenti di viaggio di cui all’art. 24 del D.L. 19 novembre 2007, n.251.
  • La validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli artt.28, 29 e 29 bis del D.L.286/98;
  • La validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli art. 27 e seguenti del D.L. 286/98, tra cui ricerca, blue card;

Il comma 2 quinquies  prevede che disposizioni di cui al comma 2 quater si applicano anche ai permessi di soggiorno di cui agli artt. 22, 24, 26, 30, 39bis e 39bis1 del D.L. 25 luglio 1998 n.286 ovvero permessi di soggiorno per lavoro subordinato, attesa occupazione, lavoro autonomo, famiglia, tirocinio, ricerca lavoro o imprenditorialità di studenti.

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Il DPCM del 26 aprile stabilisce le misure valide dal 4 al 18 maggio 2020.
Il nuovo decreto permette il rientro presso proprio domicilio o residenza e le visite ai propri parenti, pur utilizzando le mascherine e evitando gli assembramenti. 
Lattività sportiva e motoria dal 4 maggio potranno essere svolte anche oltre i 500 metri dalla propria abitazione, la prima con un distanziamento sociale di 2 metri, 1 metro per la seconda.

Si rimanda alla lettura completa dell'ordinanza in allegato, per un aggiornamento su tutte le disposizioni vigenti.

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L'ordinanza n.11 della Presidenza del Consiglio dei Ministri stabilisce in € 0,50 il prezzo massimo raccomandato di vendita al consumo delle mascherine ad uso medico. 

Si rimanda alla lettura completa dell'ordinanza in allegato per ulteriori informazioni.

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L' Ordinanza contingibile e urgente n.11/PC entrerà in vigore dal 27 aprile consentendo:

- la vendita di cibo e bevande da asporto
- la possibilità di svolgere attività motoria nel territorio del proprio comune, indossando la mascherina o comunque una protezione a copertura di naso e bocca e mantenendo una distanza interpersonale di almeno un metro

Si rimanda alla lettura dell'ordinanza in allegato per una conoscenza completa delle disposizioni vigenti.

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L' Ordinanza contingibile e urgente n.10/PC del 13 aprile 2020 prevede, in Friuli Venezia Giulia, l’utilizzo di una mascherina o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca, ogni qualvolta si esca dall’abitazione; la distanza interpersonale da osservare è confermata a un minimo di un metro.

Il provvedimento, in vigore fino al 3 maggio, proroga le misure di contenimento dei contagi da coronavirus per evitare situazioni di aggravamento del rischio sanitario.

Si rimanda alla lettura completa dell'ordinanza in allegato, per un aggiornamento su tutte le disposizioni vigenti.

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Il DPCM, firmato in data 10 aprile, proroga fino al 3 maggio le misure restrittive finora adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

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L'Ordinanza contingibile e urgente n.8/PC, ad integrazione dell'ordinanza precedente del 3 aprile, prevede la chiusura nella giornata di lunedì 13 aprile 2020 di tutte le attività commerciali di qualsiasi natura ad eccezione delle farmacie e parafarmacie, le edicole e gli esercizi nelle aree di servizio situate lungo la rete autostradale e a servizio di porti ed interporti.

In allegato il testo completo.

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L'Ordinanza contingibile e urgente n.7/PC, con validità dal 04/04/2020 al 13/04/2020, prevede provvedimenti integrativi rispetto all'ordinanza n.4. del 21 marzo, stabilendo l'uso obbligatorio di guanti e mascherine nei supermercati, contingentando le presenze per mantenere le distanze di sicurezza e limitando l'accesso ai negozi ad un solo componente del nucleo familiare.

Per conoscere tutte le disposizioni previste dall'ordinanza, si rimanda alla lettura completa della stessa in allegato.

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Il DPCM del 1 aprile 2020 ribadisce l’efficacia dei decreti dell’8, 9, 11 e 22 marzo, nonché dell’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo e di quella del ministro dei Trasporti del 28 marzo, prorogando le misure per arginare il contagio da Coronavirus fino 13 aprile. Resta dunque vigente l’ordinamento attuale, che prevede la possibilità di uscire di casa solo per casi di comprovata necessità. 
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Entra in vigore il 26 marzo, il Decreto legge n.19 relativo alle Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19.

In riferimento alle nuove misure previste per contenere la diffusione del Coronavirus Covid-19, il D.L. n. 19/2020 prevede la possibilità di potere deliberare misure restrittive di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

Il D.L. n. 19/2020 riordinando la materia dei provvedimenti sinora adottati, prevede l'abrogazione:

  • del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4;
  • dell’articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

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L'Ordinanza contingibile e urgente n.5/PC proroga la validità dell'Ordinanza contingibile e urgente n.2/PC fino al 3 aprile 2020.

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Il nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevede ulteriori disposizioni per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, con effetto dalla data del 23 marzo ed efficacia fino al 3 aprile 2020.

Oltre alla sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali e la definizione delle attività lavorative consentinte, il decreto impone il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse.

Si rimanda alla lettura completa del DPCM allegato e si allega il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti.

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Il governatore del Friuli Venezia Giulia ha firmato una nuova ordinanza la n.4. del 21/03/2020 (v.testo completo allegato) che sostituisce la n.3 del 19 marzo 2020, ritenendo di adottare ulteriori disposizioni per il contenimento del contagio da COVID-19 in ragione della specificità della realtà del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, oltre a quelle adottate con l’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020.

L'ordinanza del Ministero della Salute le cui disposizioni producono effetto dal 21 al 25 marzo, stabilisce ulteriori misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, vietando l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici; non consentendo di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; chiudendo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante ed infine vietando ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni. In allegato il testo completo.

ALLEGATI


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