30.06.2017

AVVISO AI FORNITORI: Applicabilità del meccanismo della scissione dei pagamenti c.d. split payment.

Come noto, il D.L. n. 50 del 24.4.2017, come modificato dalla legge di conversione n. 96 del 21.6.2017, entrata in vigore in data 25.6.2017, modifica, all’art. 1 comma 1, lett. a), l’art. 17 ter del DPR 26.10.1972 n. 633 come segue: “Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 31.12.2009, n. 196, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d’imposta, ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze”.

Il nuovo art. 17 ter del DPR 26.10.1972, n. 633 ha ridefinito quindi l’ambito dei soggetti inclusi nel c.d. split payment in cui, per il rimando operato dalla legislazione citata, rientra anche questa Agenzia.

Pertanto, ai sensi del successivo comma 4 dell’art. 1 del D.L. n. 50 del 24.4.2017, le fatture emesse nei confronti dell’Ardiss a partire dal 1 luglio 2017 sottostanno alla normativa citata con applicazione quindi dell’IVA in split payment.

Si precisa che questa Agenzia svolge attività commerciale in ordine alla gestione delle case dello studente.

È fatta salva quindi l’applicazione del meccanismo di inversione contabile c.d. “reverse charge” con riferimento alle fatture emesse riguardanti i servizi indicati dall’art. 17, sesto comma, lett. a-ter del DPR 26.10.1972, n. 633.